Masaf29/10/2021 14:28

PNRR, ecco la bozza del decreto attuazione: spazio a turismo ed agriturismo: contributi, credito imposta, finanziamenti e compensazione

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Contributi e credito di imposta per le imprese turistiche, garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, e compensazione per le imprese agricole

Alta l'attenzione, nel Decreto-legge Pnrr recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose di cui AGRICOLAE è venuta in possesso, sul settore agricolo e sul settore agrituristico.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la bozza in PDF:

BOZZA DECRETO PNRR 27 ott Legge attuazione PNRR

ARTICOLO 1 - CONTRIBUTI E CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

Introdotte, su richiesta del ministero del Turismo di Massimo Garavaglia, i contributi e il credito di imposta per le imprese turistiche.

All'articolo uno infatti figura la norma che prevede la concessione di un credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto alle imprese. Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico delle domande. L’esaurimento delle risorse sarà comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Le imprese interessate sono:

- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici;

Le condizioni e le modalità previste sono le seguenti:

Credito d’imposta

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in commento e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024 è riconosciuto, in favore dei soggetti sopra riportati, un credito di imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi riportati di seguito (incluso il corrispettivo per il servizio di progettazione):

interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b). Il riferimento è agli interventi di: manutenzione straordinaria; interventi di restauro e di risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia, tutti funzionali all’efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica delle strutture ed all’eliminazione delle barriere architettoniche.    
realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Gli interventi indicati in precedenza devono essere conformi agli obiettivi di sostenibilità ambientale dettati dal PNRR.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (2.000.000 per l’anno 2021, 700.000 mila euro per gli anni solari successivi per compensazione o rimborsi di crediti di imposta e contributi) e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), ed è ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, ferma l’applicazione del regime sanzionatorio vigente, si provvede al recupero dei relativi importi.

Contributo a fondo perduto

Per i medesimi interventi che beneficiano del credito d’imposta, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta stesso.

Il contributo è aumentato, anche cumulativamente, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro per l’imprenditoria femminile (articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a seguito di apposita domanda del beneficiario, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia.

Disposizioni comuni alle suddette agevolazioni

Le agevolazioni in commento sono concesse per gli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e  per quelli avviati prima di tale data e non ancora conclusi.

Il credito d’imposta ed il contributo a fondo perduto sono riconosciuti, per ciascun beneficiario, nell’ammontare massimo di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea (Regolamento de minimis) e al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

In ogni caso, il riconoscimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto, in relazione ai medesimi interventi agevolati, non può eccedere l’importo dei costi sostenuti.

La misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000   euro e, comunque, non può essere superiore al 50 per cento dei costi dell’investimento.

Il credito d’imposta ed il contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-leggein commento, il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione delle suddette agevolazioni.

I soggetti interessati alle agevolazioni in parola presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

Per le spese ammissibili al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto e non coperte da tali incentivi è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese siano afferenti agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Ulteriore credito d’imposta

Il comma 12 dell’articolo in commento prevede che gli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in commento potranno beneficiare del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 65 per centodelle spese sostenute.

Il credito di imposta è riconosciuto per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 nel limite di spesa annuo di 180 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 100 milioni per 2022 e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi.

Resta ferma la non cumulabilità del predetto credito con altri contributi, sovvenzioni ed agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

ALL'ARTICOLO 2 - GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO

Al fine di attuare la Misura del Piano nazione di ripresa e resilienza (PNRR) a sostegno delle imprese del turismo, nell’ambito del Fondo di garanzia PMI viene istituita un’apposita “Sezione Speciale Turismo” con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la concessione di garanzie alle imprese di cui al precedente articolo 1, comma 4, ed agli under 35che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore turistico.

In conformità alla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020 con la quale la Commissione UE ha autorizzato il regime di aiuti a sostegno delle PMI (di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 c.d. “decreto liquidità”), la garanzia è concessa con le seguenti caratteristiche:

- a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- le percentuali di copertura della garanzia diretta o della riassicurazione sono determinate ai sensi della disciplina di cui al citato articolo 13.

Alla scadenza della predetta misura, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, che può essere incrementata fino all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo di cui al D.M. 26 gennaio 2012 (Regioni, banche, SACE s.p.a. e altri enti ed organismi pubblici). La percentuale di copertura della riassicurazione, alla scadenza della predetta disciplina, è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento incrementabile fino al 90 per cento mediante l’utilizzo dei contributi di cui sopra.

- possono essere coperti da garanzia anche i finanziamenti per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito in essere e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- la garanzia può essere richiesta anche per finanziamenti già erogati da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, allegato D.M. 12 febbraio 2019), fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017.

Viene inoltre previsto che la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione lo stato di emergenza.

Per quanto non direttamente disposto dall’articolo in commento, si applica il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e la gestione del Fondo PMI (D.M. 31 maggio 1999, n. 248) e le disposizioni operative del Fondo.

All’attuazione della misura in commento possono concorrere Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, oltre che l’Istituto per il credito sportivo, qualora rendano disponibili risorse addizionali, per l’incremento della misura della garanzia e della riassicurazione - nei limiti suddetti - e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale s.p.a., per l’istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi.

ARTICOLO 3 - FONDO ROTATIVO IMPRESE FRI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Sono soggetti beneficiari le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Possono beneficare dei contributi in parola anche le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui vengono esercitate le suddette attività imprenditoriali.

Il contributo spetta nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

A copertura della quota di investimenti non assistita dal suddetto contributo e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19.

Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo in commento.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle stanziate dal Fondo in commento.

I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rilasciate da SACE s.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esameammontano ad euro 180 milioni.

ARTICOLO 34 - COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE

La norma sostituisce le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 16, decreto-legge n. 2 del 2006 (convertito in legge n. 81 del 2006) in materia previdenza agricola.

Si prevede che ai fini dell’applicazione alle imprese agricole delle norme sulla certificazione di regolarità contributiva 1) per l’erogazione di finanziamenti comunitari,  2) per l’accesso a sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti nonché 3) per l’applicazione delle disposizioni sulle semplificazioni procedurali per il rilascio del DURC, gli Organismi pagatori  sono autorizzati a compensare,  in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

Non sono oggetto di compensazione gli aiuti derivanti da diritti offerti in pegno prima del momento in cui può operare la compensazione in parola.

Le innovazioni recate dall’articolo in esame attengono all’estensione e messa a regime delle norme sulla regolarità contributiva – ivi comprese quelle sulla semplificazione in materia di DURC – e sulla compensazione previdenziale che, quindi, non saranno più applicate limitatamente alle prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Le modalità procedurali per l’effettuazione della compensazione, in particolare i rapporti tra INPS e gli Organismi pagatori, rimangono quelli di cui all’originario comma 16 cit.  

   

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