Roma - Interrogazione a risposta scritta 4-08247
presentato da
testo di
DI LAURO. — Al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il territorio del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, area protetta di oltre 18.000 ettari situata tra le province di Roma e Rieti, è stato recentemente teatro dell’esecuzione di un piano di eradicazione di bovidi ed equidi domestici vaganti e rinselvatichiti, culminato con l’abbattimento a fuoco diretto di circa 40 capi bovini;
la denuncia pubblica sollevata dalla Lega anti vivisezione (Lav) e da altre associazioni per la tutela dell’ambiente e degli animali, ha evidenziato come l’Ente parco abbia optato per la soluzione più drastica e cruenta – l’abbattimento selettivo tramite armi da fuoco – escludendo aprioristicamente metodologie non letali e non cruente di gestione biologica, quali la cattura, la sterilizzazione e il trasferimento coatto in strutture idonee o santuari per animali;
nelle carte ufficiali e nei provvedimenti amministrativi che tracciano il perimetro economico del piano regionale della regione Lazio, che ha previsto uno stanziamento complessivo di circa 600.000 euro per la gestione della fauna inselvatichita, emergono costi di liquidazione quantificabili in circa 600 euro per ogni singolo capo abbattuto, configurando un ingente dispendio di risorse pubbliche destinate alla soppressione anziché alla prevenzione e alla biosicurezza integrata;
l’articolo 9 della Costituzione, novellato dalla legge Costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, sancisce espressamente che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina le forme e i modi di tutela degli animali», ponendo in capo alle istituzioni un vincolo etico e giuridico di rango primario;
il ricorso ai piani di eradicazione mediante abbattimento diretto viene giustificato dagli enti territoriali e dall’Ispra, tuttavia, la normativa vigente in materia di aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) prevede che i piani di controllo della fauna debbano prediligere in via amministrativa e gerarchica i metodi ecologici e di cattura preventiva, lasciando l’abbattimento fisico come extrema ratio residuale ed eccezionale;
il fenomeno dei «bovini vaganti» non è un evento di natura intrinsecamente selvatica o biologica, bensì la diretta conseguenza di condotte omissive pluriennali da parte di allevatori inadempienti, i quali violano sistematicamente gli obblighi di custodia, tracciabilità e profilassi sanitaria imposti dal regolamento (UE) 2016/429 e dal decreto legislativo n. 134 del 2022 sulla identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti zootecnici –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e dei dettagli tecnici e procedurali che hanno condotto all’adozione del piano di eradicazione e abbattimento a fuoco dei bovidi nel Parco naturale regionale dei Monti Lucretili e se risulti che sia stata effettivamente e rigorosamente verificata l’impossibilità oggettiva di applicare metodi ecologici alternativi e non cruenti (cattura e successiva delocalizzazione/affido ad associazioni o santuari protetti) prima di autorizzare il fuoco;
se non si ritenga opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative normative volte a chiarire lo status giuridico degli animali domestici rinselvatichiti, al fine di impedire che vuoti normativi o interpretazioni estensive della legislazione venatoria (legge n. 157 del 1992) consentano l’applicazione di logiche di prelievo venatorio o eradicazione faunistica a specie nate e classificate come domestiche;
quali misure urgenti di competenza i Ministeri della salute e dell’agricoltura intendano attivare, anche tramite le autorità sanitarie locali (Asl) e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri (Cufaa), per intensificare i controlli in relazione alle anagrafi zootecniche regionali, sanzionare severamente l’abbandono di bestiame e il pascolo abusivo, colpendo l’origine dolosa del fenomeno anziché sopprimerne gli effetti biologici a spese della collettività.
(4-08247)