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Agricoltura12/06/2026 16:58

Caporalato, ecco quanto costa il lavoro nero e le sanzioni previste

Roma - Caporalato, ecco quanto costa il lavoro nero e le sanzioni previste

All’indomani della tragedia dei braccianti di Amendolara, in Calabria, è tornato centrale nel dibattito pubblico il tema del caporalato e dei controlli nella filiera agricola. AGRICOLAE di seguito riporta una stima del peso che il lavoro nero può avere sulla parte economica e contributiva e delle sue ripercussioni penali, sul fronte delle sanzioni amministrative e civili.

Un business quello delle agromafie che vale oltre 25 miliardi di euro, che nel giro di poco più di un decennio ha raddoppiato il volume d’affari, estendendosi dal caporalato alla falsificazione e sofisticazione dei prodotti alimentari fino all’appropriazione di terreni agricoli e fondi pubblici.

Prosegue intanto l’impegno del governo a contrasto del caporalato e sulla sicurezza dei lavoratori agricoli. “Il mio primo decreto sottoscritto insieme alla collega Calderone, Ministro del lavoro e al collega Piantedosi Ministro degli Interni, è stato proprio sulla condizionalità sociale, cioè impedire che chi non è in regola possa percepire fondi pubblici che gli devono essere sospesi e ovviamente eliminati totalmente quando vengono verificati i fatti che gli vengono ascritti eventualmente nelle contestazioni delle forze dell’ordine” ha dichiarato oggi il ministro Masaf Francesco Lollobrigida, a margine dell’Assemblea Uila.

SINTESI DI UN ADDEBITO TIPO – CONTRIBUTI, SANZIONI CIVILI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Occorre considerare che i contratti sono provinciali ma lo scostamento tra di loro varia di poco.

Retribuzione mensile OTI operaio florovivaista Provincia di Salerno Area 3 liv. E (ex comuni): 1.186,00 €
Aliquota contributiva:
Tipo ditta 6: 42,79% ​​​IMPORTO CONTRIBUTI: 507,48
Tipo ditta 8: 41,26% ​​​IMPORTO CONTRIBUTI: 489,34

CONTRIBUTI IN CASO DI LAVORO NERO (SU MINIMALE INPS)

Laddove il bracciante agricolo non percepisca una retribuzione maggiore del minimale Inps comunque i contributi da versare saranno su tale importo. Pertanto, nel caso di lavoro nero i contributi per ogni mese saranno pari a:

(Minimale mensile di contribuzione anno 2026 circa 1512,00 €)
Aliquota contributiva:
Tipo ditta 6: 42,79% ​​​IMPORTO CONTRIBUTI: 646,98
Tipo ditta 8: 41,26%​​​ IMPORTO CONTRIBUTI: 623,85

LAVORO NERO, LE SANZIONI CIVILI PREVISTE 

Inoltre, sui contributi non versati, in particolare per lavoro nero, sono previste sanzioni civili ex Art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, c.d. Regime della evasione che prevede il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (60 %) sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

LAVORO NERO, LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Inoltre, per il lavoro nero sono previste sanzioni amministrative. Maxisanzione dal 02/03/2024:
a) da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

In forza dell’art. 3, comma 3-quater, le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
– lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998;
– minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
– percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019).
– lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (conv. da L. n. 85/2023).

La lett. e) del comma 445 dell’art. 1 L. n. 145/2018 ha altresì previsto che le maggiorazioni (attualmente del 30%) siano raddoppiate (passando, quindi, al 60%) ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

www.agricolae.eu

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